Il regime autorizzatorio degli impianti fotovoltaici nelle aree con vincolo paesaggistico

Il problema che oggi si vuole porre all’attenzione è quello del regime autorizzativo applicabile all’installazione di pannelli fotovoltaici su coperture di edifici esistenti in aree vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c), del Dlgs. 42/2004.

Prima di tutto si parta dal fatto che in linea generale gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici rientrano in attività libera, indicati nell’Allegato A) del Dlgs n. 190/2024 (cd. Testo Unico FER), e, quindi, la loro realizzazione è esente da autorizzazioni o titoli abilitativi.

Tuttavia se tali interventi incidono su beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) Dlgs n. 42/2004 (cd. Codice dei beni culturali e del paesaggio), trova applicazione il regime dell’art. 7, comma 5, del Testo Unico FER il quale contempla la necessaria autorizzazione, seppur semplificata, dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

In ogni caso, stante l’art. 7, comma 6), Dlgs 190/2024 l’autorizzazione paesaggistica semplificata non è richiesta se gli interventi “non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell’installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”.

Perciò è da ritenersi che l’autorizzazione paesaggistica non occorre quando gli interventi, pur ricadendo su aree o immobili vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c), non siano visibili dall’esterno o dai punti panoramici, oppure quando la tecnologia impiegata consenta l’uso di materiali della tradizione locale, integrando l’impianto nel paesaggio.

La nuova disciplina supera il precedente assetto dell’art. 7-bis del Dlgs n. 28/2011, espressamente abrogato dal Testo Unico FER, e in base al quale, come più volte ribadito in giurisprudenza (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, 3 gennaio 2025, n. 3; Cons. Stato, Sez. IV, 18 febbraio 2025, n. 1341)  l’autorizzazione paesaggistica era da escludersi solo in presenza congiunta di tre condizioni: integrazione degli impianti nelle coperture, non visibilità da spazi pubblici esterni e punti panoramici, e assenza di materiali della tradizione locale nelle coperture.

La prima novità è, quindi, che la nuova disciplina individua due ipotesi alternative, rappresentate dalla non visibilità degli impianti da spazi esterni e punti panoramici “oppure” dall’uso, per i nuovi impianti, di materiali della tradizione locale.

Per il resto è pur vero che in assenza di tali condizioni, l’autorizzazione paesaggistica seppure semplificata resta necessaria ed è rilasciata secondo le forme previste dal medesimo art. 7).

Prima dell’entrata in vigore della normativa in commento va ricordato che la giurisprudenza ha individuato nella liberalizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, anche nei centri storici, la ratio del punto B.8 dell’Allegato B del Dpr n. 31/2017, quale strumento di contrasto ai cambiamenti climatici (TAR Umbria-Perugia, Sez. I, 10 luglio 2025, n. 599).

Tuttavia il giudice amministrativo umbro nella pronuncia citata rileva che l’art. 7, comma 6, del Testo Unico FER non è “sotto diversi aspetti, di agevole comprensione” dal momento che quanto ai pannelli con coperture e manti “in materiali della tradizione locale” al limite tale circostanza potrebbe paradossalmente ostare alla liberalizzazione, e non giustificarla in via preventiva, con la conseguenza di indurre a leggere la norma in continuità con la disciplina previgente o a dubitare della sua legittimità costituzionale.

Pertanto secondo il prudente approccio seguito dalla giurisprudenza citata per individuare il corretto regime amministrativo occorre verificare, in primo, luogo se l’intervento rientra tra quelli previsti dall’Allegato A del Testo Unico FER ed, in caso positivo, se ricorrono i requisiti dell’art. 7, comma 6, del Testo Unico FER.

In tal caso non serve richiedere l’autorizzazione paesaggistica semplificata disciplinata dall’art. 7, comma 5, del Testo Unico FER.