L’affidabilità dell’operatore economico deve essere valutata anche sulla base della condotta tenuta dal preposto

Il Consiglio di Stato con una recente pronuncia (Consiglio di Stato, sez. V., Sentenza n. 4891/2026) che oggi si commenta ha affermato che la responsabilità vicaria, o del preposto incaricato dall’operatore economico, integra un grave illecito professionale e può dar luogo a un giudizio discrezionale di inaffidabilità e di assenza di integrità professionale in capo all’organismo societario nel suo complesso. Pertanto, le carenze e le inadempienze sono imputabili, non solo al dirigente preposto, ma anche alla società che ha affidato l’incarico («culpa in vigilando») a causa della sussistenza del nesso di occasionalità necessario tra incombenze del preposto e il danno anche solo “potenzialmente” procurato alla stazione appaltante. 

Il caso scrutinato muove da un provvedimento di esclusione dagli elenchi relativi ai soggetti qualificati rivolto ad una società per la quale era emerso che avesse effettuato 17 certificazioni false.

Pertanto la predetta società impugnava il provvedimento davanti al TAR competente affermando essenzialmente che le suddette falsificazioni erano state compiute da un responsabile poi licenziato. Il TAR adito ha accolto il ricorso aderendo alla tesi della ricorrente e rilevando, peraltro, che la stazione appaltante non avrebbe preso adeguatamente in considerazione le misure di “self cleaning” nel frattempo adottate. In definitiva il TAR in primo grado ha scisso la responsabilità del dirigente preposto ai suddetti controlli dalla responsabilità della società e, quindi, ha negato la sussistenza di un nesso di imputabilità tra l’azione individuale del dipendente infedele e l’organizzazione aziendale dell’operatore economico.

Così la stazione appaltante presentava ricorso in appello eccependo che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto del fatto che la grave condotta del dirigente preposto ai controlli avrebbe comportato un certo grado di responsabilità della società nel suo complesso e, di conseguenza, l’assenza di affidabilità ed integrità necessari per continuare ad essere iscritta nel suddetto sistema di qualificazione.

L’ impostazione tracciata dal TAR in primo grado non è condivisa dai giudici di Palazzo Spada che, richiamando la giurisprudenza di legittimità, affermano che la responsabilità di cui all’art. 2049 cod. civ., ovvero la responsabilità dei preponenti per i fatti illeciti commessi dai loro preposti, ha natura di responsabilità oggettiva per fatto altrui o indiretta che richiede tre condizioni:  1) il rapporto di preposizione; 2) fatto illecito posto in essere dal preposto; 3) il nesso causale tra le incombenze di quest’ultimo e il danno subito dal terzo. Si soggiace a tale responsabilità anche in caso di abuso della propria posizione o se si è agito per finalità diverse da quelle per le quali le incombenze erano state affidate, in quanto il nesso di causalità sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano anche solo reso possibile l’evento dannoso e prescindendo dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Cosicché, le carenze e inadempienze sono imputabili, non solo al dirigente preposto, ma anche alla società che ha affidato l’incarico e ciò sia per la contemporanea presenza dei tre criteri adottati che per il nesso di occasionalità necessario tra incombenze del preposto e il danno anche solo “potenzialmente” procurato alla stazione appaltante. L’accertamento di una simile responsabilità “vicaria” costituisce, pertanto, parametro di valutazione del livello di affidabilità e di integrità della società che ha affidato l’incarico dirigenziale in questione. In altri termini il comportamento civilistico determinante in chiave di responsabilità civile, così, assume un certo rilievo anche ai fini dell’esercizio del potere pubblicistico circa la valutazione dell’affidabilità ed integrità del singolo operatore economico.  Secondo il Collegio, nel caso in esame, sussiste ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. una certa responsabilità dell’ente anche per i fatti compiuti esclusivamente da alcuni suoi dipendenti.  Inoltre, il fatto che nessun altro soggetto potesse controllare l’operato di tal responsabile costituisce un fattore di aggravamento, e non certo di affievolimento, circa la responsabilità oggettiva e direttiva dei vertici che rappresentano la società stessa.

A cura di Avv. Andrea Pensi – Direttore Ufficio Legale