Il recente parere del Mit n. 3349/2025 affronta questioni molto interessanti sotto il profilo del ruolo e delle particolari funzioni esercitabili dai Sindaci nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
In premessa va ricordato che la Legge 388/2000 consente ai Comuni della suddetta fascia demografica di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo (sindaco o assessori) la responsabilità degli uffici e dei servizi, derogando al principio di separazione tra indirizzo politico e gestione.
Il caso specifico affrontato dall’ufficio di supporto agli enti locali attiene alla possibilità per un Sindaco, che già svolge funzioni di responsabile dell’ufficio tecnico comunale, di assumere le mansioni di Rup dei lavori pubblici nonché i compiti connessi ad aspetti amministrativi di un dipendente e, tra questi, anche gli adempimenti previsti dall’articolo 107 del decreto legislativo 267/2000 (e quindi, ad esempio, anche il ruolo di presidente delle commissioni di gara).
Il Mint rileva che la norma generale in tema di responsabile unico del progetto, art. 15 D.lgs 36/2023, prevedeva (prima della modifica apportata con il decreto legislativo 209/2024 – Decreto Correttivo Appalti) che il Rup dovesse essere nominato nell’ambito dei dipendenti della stazione appaltante, anche a tempo determinato, preferibilmente operante nel servizio interessato dall’appalto.
Secondo il Mit “la qualifica di dipendente della stazione appaltante, inteso in senso formale come rapporto di lavoro subordinato con l’ente” però, “non sembra essere un requisito imprescindibile” per poter svolgere i compiti del Rup.
Le motivazioni a suffragio di tale tesi sarebbero riconducibili nelle stesse modifiche introdotte con D.lgs n. 209/2024.
In particolare, alla luce delle modifiche apportate dal Correttivo al comma 2) dell’articolo 15) (sub specie articolo 4 del decreto legislativo 209/2024), il Rup non deve necessariamente coincidere con un dipendente della stazione appaltante dato che può essere nominato responsabile unico anche un dipendente di altra amministrazione
La formulazione più espansiva della nuova norma (si è detto art. 15, comma 2, D.lgs 36/2023) così come riformata dimostrerebbe la tesi per cui che “il criterio dirimente per l’assunzione del ruolo non è la qualifica del rapporto di lavoro, bensì il collegamento funzionale alla struttura organizzativa della stazione appaltante tale da consentirgli di esercitare le funzioni gestionali connesse agli affidamenti pubblici, in particolare la titolarità di poteri di spesa e di firma sugli atti della procedura”.
In quest’ottica, del resto, la stessa possibilità prevista dalla legge 388/2000 (art. 53, comma 10) introducendo una deroga espressa “al principio generale del pubblico impiego sulla separazione tra indirizzo politico e gestione” e quindi ammettendo per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti “di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo (sindaco o assessori) la responsabilità degli uffici e dei servizi”, consente la possibilità di adottare atti anche di natura gestionale.
Si tratta, pertanto, di una eccezione al principio generale per cui i Rup devono essere scelti tra i dipendenti visto che consente al sindaco l’adozione di atti che tipicamente sono assegnati all’organico – purché con adeguata disciplina regolamentare -, e quindi anche i compiti “relativi alla gestione degli appalti pubblici (cfr. art. 107, comma 3, lett. a del TUEL)”.
Quindi, se attraverso delle disposizioni regolamentari (anche inserite nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) l’ente ha previsto la possibilità che il Sindaco e gli Assessori possano svolgere funzioni gestorie apicali “e se il sindaco, in qualità di responsabile dell’area tecnica, esercita effettivamente funzioni di gestione amministrativa e tecnica, non vi sono ostacoli a ritenere che possa essere individuato come Rup ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023, in quanto egli opera nell’ambito di un rapporto di servizio con la stazione appaltante e dispone dei poteri di spesa e gestione richiesti per l’esercizio del ruolo”.
Del resto, conclude il parere esaminato, lo stesso articolo 15), comma 2), del Codice Appalti– nella sua parte finale – “prevede che in caso di mancata nomina del Rup nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento” unità organizzativa competente che, nel caso di specie, coincide proprio il Sindaco.