Il termine del 30 settembre 2027 non impedisce di concludere prima le gare e consentire l’ingresso dei nuovi concessionari. È questo quanto ha affermato il Consiglio di Stato, Sez. VII, nella recentissima Sentenza n. 6850 del 9 settembre 2026.
La decisione muove dal principio, già affermato dall’Adunanza plenaria (Consiglio di Stato, Ad. Plen., Sentenze nn. 17 e 18 del 2021), secondo cui le concessioni sono scadute e non sono ammissibili ulteriori proroghe, salvo quelle tecniche. Di conseguenza le disposizioni nazionali che perpetuano proroghe incompatibili con il diritto dell’Unione devono essere disapplicate. La prosecuzione del rapporto non può, quindi, diventare uno strumento per sottrarre il bene pubblico al confronto concorrenziale.
In questa prospettiva, il termine del 30 settembre 2027, introdotto dal Dl 131/2024, rappresenta un limite massimo, non una garanzia di permanenza del concessionario sino a quella data. Se la gara viene completata prima e il nuovo affidatario è pronto a subentrare, la concessione prorogata può cessare anticipatamente. La proroga tecnica serve soltanto a consentire l’ordinata programmazione degli affidamenti ed è strettamente collegata all’obbligo dell’amministrazione di svolgere le selezioni. Il termine assume così una funzione acceleratoria, anziché dilatoria.
Il fondamento nell’ordinamento unionale è individuato nell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123. Quando le autorizzazioni disponibili sono limitate dalla scarsità delle risorse naturali, la disposizione impone una selezione tra i potenziali candidati, con garanzie di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità. Secondo il Consiglio di Stato nella pronuncia esaminata tali obblighi sono incondizionati e sufficientemente precisi da produrre effetti diretti.
Non trova, dunque, accoglimento la tesi che muove dalla pretesa inapplicabilità diretta della direttiva nei confronti dei privati. Sul piano nazionale, inoltre, il Dl 131/2024 ha sostituito l’articolo 4 della legge 118/2022, disciplinando direttamente gli affidamenti e abrogando il precedente divieto di bandire le gare in attesa di criteri uniformi nazionali. L’attesa dei decreti attuativi non costituisce, pertanto, un ostacolo all’avvio delle procedure.
L’amministrazione non è tenuta a riprodurre le forme e le regole tipiche delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti. Il Codice della navigazione, interpretato conformemente al diritto europeo, richiede però una selezione effettiva, rispettosa della par condicio, dell’imparzialità e della trasparenza. Un mero simulacro di gara finirebbe per perpetuare il diritto di insistenza del concessionario uscente.
Particolare attenzione va riservata ai criteri legati all’esperienza. Le previsioni dell’avviso sulla qualificazione maturata nella gestione delle concessioni devono essere interpretate senza restringere ingiustificatamente la partecipazione ai soli operatori già attivi nel settore. Neppure la costituzione di una società appositamente per avviare l’attività può, di per sé, assumere rilievo negativo. Possono inoltre essere apprezzate le risorse professionali dei soci effettivamente disponibili per realizzare il progetto, senza confondere la loro soggettività con quella societaria.
Il punto di equilibrio è quindi netto: continuità temporanea della gestione soltanto nella misura necessaria alla transizione, accompagnata da procedure capaci di aprire realmente il mercato a nuovi concorrenti.