L’accesso civico generalizzato ai dati del curriculum presentato in sede di offerta di gara

Con provvedimento del 29 gennaio 2026n. 41 il Garante per la protezione dei dati personali ha affrontato ancora una volta il tema angusto per gli operatori della pubblica amministrazione del bilanciamento tra il diritto di protezione dei dati personali ed il dovere di trasparenza che si estrinseca mediante accesso civico generalizzato.

I fatti muovono da una richiesta di accesso civico generalizzato presentata a un Segretariato Regionale del Ministero della cultura ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013, avente a oggetto alcuni documenti riferiti ad una offerta presentata nell’ambito di una procedura di appalto per servizi di architettura.

Accogliendo parzialmente la richiesta l’amministrazione procedente rifiutava l’acceso civico al “curriculum” presentato dal concorrente contraente «a tutela della riservatezza dei dati personali del professionista incaricato».

A fronte di ciò il soggetto istante, ritenendo il rifiuto della p.a. non corretto, ha presentato una richiesta di riesame al RPCT, rappresentando fra l’altro che il curriculum richiesto «costituisce dato di natura professionale, funzionale alla trasparenza dell’azione amministrativa» e che «eventuali esigenze di riservatezza possono essere tutelate mediante oscuramento selettivo dei dati non pertinenti».

Il Garante in premessa ha affermato che il d. lgs. n. 33/2013 ha riconosciuto il diritto di chiunque ad «accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione [obbligatoria]» (art. 5, comma 2) e che l’accesso deve essere rifiutato «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a).

Al riguardo giova ribadire che, diversamente dall’accesso documentale ex l. n. 241 del 7/8/1990,  i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).

Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato. 

Infatti in tali ipotesi è necessario rispettare in ogni caso i principi del RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c). 

Tornando al caso specifico il Garante rileva che in ogni caso che l’amministrazione ha rifiutato l’accesso civico, con una motivazione generale, che richiama la tutela della riservatezza dei dati personali del professionista incaricato e che non consente al soggetto che ha presentato l’istanza di accesso civico di comprendere le ragioni per le quali l’ostensione del curriculum del professionista.

Si ribadisce, pertanto, la centralità e l’ineludibilità della motivazione nei provvedimenti di diniego di accesso agli atti generalizzato.

A fronte della carenza motivazionale il Garante, alla stregua della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, ha invitato l’amministrazione a rivalutare la richiesta di accesso civico, fornendo nella risposta «una congrua e completa, motivazione» con riferimento ai limiti derivanti dalla protezione dei dati personali (cfr. Linee guida dell’ANAC, par. 5.3).

Le conclusioni, dunque, sembrano fornire un valido orientamento all’interprete il quale in casi simili –ed in analogia al regime stabilito dall’art. 15 del d.lgs 33/2013 per figure impiegate presso la pubblica amministrazione, quali consulenti e collaboratori- deve essere propenso ad accordare un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, mediante oscuramento – anche a seguito del coinvolgimento del soggetto controinteressato nel procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013 – dei dati eccedenti e non necessari contenuti nel curriculum del professionista.