Un recentissimo arresto del Tar Lazio (TAR Lazio Sentenza n. 15825/2025) è di estremo interesse poiché si inserisce dibattito sul reclutamento nella pubblica amministrazione ed il suo necessario ricambio generazione.
Nel merito il giudice amministrativo afferma che nei concorsi pubblici è legittimo raddoppiare il punteggio per la laurea in base al più recente conseguimento del titolo di studi.
Tale conclusione appare come uno strumento per riequilibrare le opportunità tra generazioni: infatti premiare il titolo più recente non significa affatto sminuire l’esperienza, ma valorizzare il sapere aggiornato e il potenziale immediatamente spendibile nella nuova Pa.
Chiaramente la pronuncia in esame offre una accurata ricostruzione del fondamento giuridico di tale “meccanismo premiale” che non assume carattere né discriminatorio né casuale.
Al contrario siffatte previsioni perseguono una finalità precisa e coerente con i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale e buon andamento dell’amministrazione.
In particolare, ad opinione del Tar Lazio, riconoscere un punteggio aggiuntivo a chi ha terminato il proprio percorso accademico entro un arco temporale breve rispetto alla pubblicazione del bando serve a riequilibrare il punto di partenza tra chi è appena uscito dall’Università e chi, invece, ha avuto anni per costruirsi un profilo con esperienze, titoli post-universitari ed altre competenze trasversali.
E’ indubbio, infatti, che nel sistema dei concorsi pubblici dove partecipano candidati con livelli di anzianità e percorsi formativi molto eterogenei, l’intervento selettivo su una variabile temporale come quella del conseguimento del titolo, rappresenta un’operazione razionale e mirata.
Il raddoppio del punteggio diventa così uno strumento per ridurre gli svantaggi strutturali dei più giovani, i quali, proprio in virtù della loro minore esperienza, potrebbero risultare penalizzati nei confronti di chi ha potuto arricchire il proprio curriculum con master, dottorati e altre qualificazioni.
La logica sottesa non è quella di operare sconti di merito, ma quella di rafforzare la competitività effettiva dei candidati più giovani che altrimenti si troverebbero in una posizione svantaggiata già in partenza.
L’approdo giurisprudenziale contribuisce a ridisegnare un’idea ben precisa di “funzione pubblica” secondo la quale la Pa incentiva il ricambio generazionale adottando forme di selezione coerente con l’interesse pubblico al reclutamento di risorse in grado di integrarsi rapidamente nei processi organizzativi ed amministrativi.
Da un lato chi ha avuto più tempo per conseguire master, diplomi di specializzazione e dottorati di ricerca ha già diritto a punteggi ulteriori; dall’altro chi, invece, si affaccia ora nel mercato del lavoro può mettere a disposizione il proprio recente rendimento accademico.
Tale quadro garantisce il buon andamento della pubblica amministrazione e consente alla selezione pubblica di essere meritocratica.
Peraltro l’inserimento di questa clausola nei bandi di concorso si colloca all’interno di una cornice normativa e regolamentare che riconosce un ampio margine di scelta nei criteri di valutazione all’amministrazione che bandisce.
Il principio affermato è dunque duplice: da un lato la misura è equilibrata, dall’altro è legittimamente prevista come parte di una strategia di selezione orientata all’efficienza e all’equità atteso che il ricambio generazionale nella Pa è ormai una priorità strutturale.
In conclusione la scelta di premiare i titoli più recenti è legittima perché valorizza il sapere aggiornato senza sminuire l’esperienza e il merito già acquisito nel tempo.
A cura di Avv. Andrea Pensi – Direttore Ufficio Giuridico di ALI