A chi spetta attivare le polizze assicurative a tutela del personale impiegato nella gestione delle procedure di evidenza pubblica?

Un recentissimo parere emesso dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana (Corte dei Conti Toscana Parere 12 giugno 2025 n. 118) pone al centro del dibattito la questione se l’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti ricavabile dal Codice dei contratti pubblici rappresenta o meno una deroga al divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo contabile a favore dei dipendenti della p.a.

L’articolo 3, comma 59, della legge 244/2007 sanziona con la nullità il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica, a danno dello Stato o dell’ente di appartenenza (responsabilità amministrativa per danno erariale).

La disposizione, quindi, vieta alla p.a. la stipulazione di polizze assicurative volte a tutelare i propri amministratori dai rischi di responsabilità per danno erariale o responsabilità contabile.

Il problema, che oggi viene riproposto con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs 36/2023) nel corso del tempo, si è posto allorquando il legislatore ha previsto taluni obblighi assicurativi per i dipendenti pubblici deputati a gestire le procedure d’acquisto.

Il previgente art. 24, comma 4, Dlgs 50/2016 disponeva, infatti, l’obbligo a carico delle stazioni appaltanti di effettuare la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

Sul punto la Corte Toscana ha osservato la norma in questione, perimetrando la copertura dei rischi di natura professionale e non comprendendo i rischi legati alla responsabilità amministrativa, non può essere intesa come deroga al divieto di cui all’art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nel vigente D.lgs. 36/2023 non si evince una disciplina altrettanto esplicita sull’obbligo di assicurazione dei dipendenti che svolgono funzioni tecniche.

La disciplina specifica deve essere desunta dal combinato disposto dell’articolo 2, comma 4, del Dlgs 36/2023 che stabilisce il dovere delle stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale e dell’art. 5, comma 1, lett. e), n. 10, dell’Allegato I.7 al Codice che include, fra le somme a disposizione della stazione appaltante nell’ambito del quadro economico dell’intervento, anche le spese di cui all’art. 45, comma 7 sopra citato (copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale);

Come viene interpretato il nuovo quadro normativo?

L’ANAC ha ritenuto che, in tema di polizze assicurative, le norme richiamate depongono per la conferma dell’obbligatorietà della stipula delle stesse per i progettisti interni, con spese a carico delle risorse indicate dall’art. 45, d.lgs 36/2023.

Analogamente, il Ministero delle infrastrutture, Servizio Supporto Giuridico, con parere n. 2163/2023, ha fornito chiarimenti in merito all’art. 45, comma 7, lett. c) del d.lgs. 36/2023, il quale dispone che “…una parte delle risorse di cui al comma 5 (20%) è in ogni caso utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale“.

Si osserva che le citate posizione tendono a ribadire la sussistenza di obbligo di assicurazione senza entrare troppo nella questione di chi debba farse carico.

Posizioni parzialmente diverse sono state invece riscontrate nella giurisprudenza contabile.

In particolare, secondo un primo indirizzo, che la sezione Toscana ritiene di condividere, la disciplina del nuovo Codice avrebbe – in continuità con il codice previgente – introdotto un mero obbligo di stipulare polizze a copertura della responsabilità civile per danno a terzi.

In virtù del perdurante (e non derogato) divieto, tali polizze infatti non coprirebbero e non potrebbero coprire la responsabilità amministrativo-contabile (Corte dei Conti, Sezione controllo Piemonte, Deliberazione n. 89/2023/SRCPIE/PAR, Corte dei Conti, Sezione controllo Emilia- Romagna, Deliberazione n. 108/2024).

Ad opinione di chi scrive tale interpretazione sembra quella più rispondente al diritto vigente dal momento che si ritiene che l’obbligo di adottare misure per assicurare le prestazioni del proprio personale ex articolo 2, comma 4, del Dlgs 36/2023 possa essere conseguito attraverso imposizione al personale anzidetto di attivare idonee polizze assicurative sulla base del riconoscimento degli incentivi alle funzioni tecniche.

In altri termini sembra corretto che la p.a tenuta ad incentivare l’accensione delle polizze assicurative ex ‘art. 45, comma 7 sopra citato (copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale);

 ma non a sostenere direttamente tali contratti!

Secondo un diverso orientamento, invece, il Codice dei contratti pubblici avrebbe introdotto una normativa derogatoria del divieto di assicurazione di cui all’articolo 3, comma 59, l. 244/2007, tale da consentire la possibilità di coprire il rischio del danno che il dipendente può provocare all’amministrazione, nonché il rischio di danni derivanti da colpa lieve (Corte dei conti, sezione controllo Lombardia 241/2024/PAR).

In conclusione, perciò, la Sezione Toscana ha deferito la questione interpretativa alle Sezioni Riunite in sede di controllo ovvero alla Sezione delle autonomie.

A cura di Avv. Andrea Pensi – Direttore Ufficio Giuridico di ALI