La liquidazione dell’indennità per specifiche responsabilità disposta in via generalizzata a quasi tutto il personale di un settore dell’ente non configura di per sé una fattispecie foriera di danno erariale per grave negligenza e inescusabile trascuratezza dei doveri d’ufficio.
È quanto affermato dalla Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale d’appello, con la sentenza n. 171/2025.
Il giudizio muove dall’impugnazione da parte della Procura della sentenza con cui la Sezione giurisdizionale per il Veneto rigettava la domanda di condanna per il comandante del corpo di Polizia locale e il responsabile del settore risorse umane di una federazione di Comuni, imputati per aver disposto e consentito, nel periodo dal maggio al dicembre 2017, la liquidazione dell’indennità per specifiche responsabilità, prevista dall’articolo 17, comma 2, lett. f), del CcnlL Funzioni locali del 1° aprile 1999, a quasi tutto il personale, non titolare di posizione organizzativa, appartenente alla Polizia locale.
L’impugnazione si fonda essenzialmente su tesi: la prima secondo la quale l’indennità per specifiche responsabilità risulta legata a valutazioni di carattere organizzativo-funzionale secondo l’importanza della funzione svolta, ma non è direttamente legata a obiettivi quantitativamente e qualitativamente predefiniti, perché altrimenti non vi sarebbe alcuna differenza con la produttività. La seconda si radicherebbe sugli orientamenti applicativi dell’Aran (n. 1564/2013 e n. 1741/2015) tali per cui l’indennità in questione non può riconoscersi indistintamente ai lavoratori, in base all’area o al profilo di appartenenza, né essere legata al solo svolgimento dei compiti e delle mansioni ordinarie.
La Sezione centrale d’appello rileva preliminarmente la carenza di prova in ordine ai presupposti costitutivi della responsabilità erariale a fronte del solo fatto che la fattispecie di erogazione “a pioggia” degli emolumenti non può essere fondata sulla mera presunzione secondo cui l’attribuzione di specifiche responsabilità a tutti i dipendenti del settore risulti illegittima.
In disparte tale rilevante rilievo il giudice contabile d’appello non si esime dal tracciare il perimetro di legittimità del procedimento di assegnazione di tali risorse. In primo luogo che esse siano assegnate nel rispetto della disciplina vigente sul personale. In questo senso per primo l’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL del 1° aprile 1999 ha ammesso la possibilità di compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportavano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C, quando non trovava applicazione l’art. 11, comma 3, del CCNL del 31 marzo 1999 riservato a comuni di minori dimensioni; inoltre, tali specifiche responsabilità potevano essere affidate anche al personale della categoria D che non risultava incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative. Tale disciplina è stata, poi, modificata dapprima dall’art. 36, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, poi dall’art. l’art. 70 quinquies, comma 1, del CCNL del 21.5.2018, ed infine, l’art. 84 del CCNL del 16.11.2022. Alla stregua di tale quadro regolamentare la Sezione d’Appello ha rilevato che tutte norme contrattuali richiamate assegnano un ruolo preminente alle autonome determinazioni della contrattazione integrativa decentrata di ciascun ente territoriale, sia ai fini della individuazione delle attribuzioni di specifiche responsabilità, che della conseguente quantificazione ed erogazione delle connesse indennità. Pertanto la legittimità del riconoscimento di tali emolumenti va valutata in relazione alle specifiche disposizioni della contrattazione integrativa. Dalla documentazione versata in atti, è emerso che i compiti di specifica responsabilità risultavano assegnati sulla base di appositi provvedimenti formali del 2013 sottoscritti dal responsabile di servizio., nonostante l’espressa e formale assegnazione sia stata ritenuta necessaria dall’Aran solo anni successivamente, con il parere CFL 138 del 6 ottobre 2021, per poi essere definitivamente sancita dal CCNL del 16.11.2022. I predetti provvedimenti di attribuzione definivano, in particolare, per ciascun agente, le specifiche responsabilità e la relativa indennità da erogarsi, previa verifica periodica, almeno annuale, con la precisazione che l’indennità, peraltro, determinata in importi non identici per tutti i dipendenti, sarebbe stata revocata nell’ipotesi in cui il dipendente, nella scheda di valutazione, avesse ottenuto un punteggio inferiore a 0,60 o non fosse risultato in regola con il piano di formazione individuale. Sul punto si è accertato in giudizio che l’ente ha attivato puntualmente verifiche periodiche sugli obiettivi assegnati
Pertanto tali emolumenti accessori risultano erogati secondo le procedure definite dall’Ente in sede di contrattazione decentrata integrativa che, come già rilevato, riveste un ruolo determinante in tale materia.
A cura di Avv. Andrea Pensi – Direttore Ufficio Giuridico di ALI