La riforma del TUEL non è un esercizio di tecnica normativa. È un atto politico, costituzionale, culturale. Dopo vent’anni di stratificazioni, riforme incompiute e continue incursioni legislative, è giunto il momento di riscrivere il Testo Unico come Carta delle Autonomie Locali, pilastro del regionalismo cooperativo, solidale e democratico.
Per ALI non si tratta solo di riordinare norme o semplificare procedure. Si tratta di ridefinire l’ossatura dello Stato democratico nei territori, in un momento in cui le sfide sistemiche – la transizione ecologica, la digitalizzazione, la crisi demografica e sociale, la crisi di partecipazione e l’astensionismo elettorale – impongono di rafforzare la capacità pubblica, di rendere gli enti locali garanti dell’interesse generale e della coesione sociale, come vuole la Costituzione. Questo è emerso con forza dall’Assemblea nazionale di Perugia.
In questo contesto, la sentenza 192/2024 della Corte costituzionale rappresenta un punto di svolta. La Consulta ha segnato un confine netto, affermando che l’autonomia differenziata non può procedere come “secessione dei ricchi”. Ha stabilito che l’articolo 116, comma 3, non può essere trattato come una “monade isolata”, ma va letto dentro il sistema costituzionale dei diritti, della solidarietà e dell’unità della Repubblica. Sosteniamo che vada attuato l’articolo 119, comma 5, che prevede risorse aggiuntive per rimuovere gli squilibri che sono attestati anche dagli standard europei definiti per l’erogazione dei fondi strutturali.
Come ha scritto il professor Gaetano Azzariti, oggi non basta più abrogare una brutta legge. Bisogna affermare un’altra idea di regionalismo: un regionalismo costituzionalmente orientato, fondato sull’eguaglianza dei cittadini e non sulla competizione tra territori. È questa la sfida a cui il nuovo TUEL deve rispondere.
La “Carta delle Autonomie”, dunque, non solo un contenitore di regole ma una garanzia democratica contro le derive plebiscitarie e i regionalismi diseguali. In questa chiave, le scelte strutturali della riforma assumono un significato profondamente politico e costituzionale. È stata questa la lezione, più che mai attuale, di un grande giurista del governo locale e amministratore come Luciano Vandelli, collaboratore della Lega delle Autonomie Locali, del quale vogliamo far vivere la memoria.
Primo nodo: la definizione uniforme delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Se ogni Regione potesse stabilire autonomamente le funzioni dei propri enti locali, il rischio sarebbe una frammentazione diseguale dell’ordinamento, con diritti diversi per cittadini diversi a seconda del territorio in cui vivono.
La Corte lo ha detto chiaramente: le funzioni fondamentali devono essere garantite a tutti, senza differenziazioni che minaccino l’unità della Repubblica. Anche per questo la revisione del TUEL è strategica: fissa criteri nazionali chiari, evita che il regionalismo si traduca in arbitrio. Di più. Con la sentenza 195/2024 ha rilanciato la “garanzia per diritti incomprimibili”, per cui non si può parlare di trasferimenti di competenze senza prima colmare gli squilibri territoriali.
Secondo, l’allocazione delle funzioni deve avvenire secondo il principio di sussidiarietà previsto dall’articolo 118 della Costituzione. Ma attenzione: sussidiarietà non significa abbandono o deresponsabilizzazione. Significa, ancora una volta, che le funzioni vanno esercitate dal livello di governo più vicino al cittadino, solo se questo livello è messo nelle condizioni concrete – tecniche, finanziarie, organizzative – di farlo. Questo è il significato più autentico della sussidiarietà, come anche la Corte ha ribadito nella sentenza.